ART. 18
         (effetti del giudizio di compatibilita' ambientale)

   1.  Le  proposte  di  piani  e  programmi sottoposte a valutazione
ambientale  strategica,  anche  qualora siano gia' state adottate con
atto  formale, sono riviste e, se necessario, riformulate, sulla base
del giudizio di compatibilita' ambientale reso ai sensi dell'articolo
17.
   2.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  4,  comma 3, il
giudizio di compatibilita' ambientale e' comunque allegato al piano o
programma inoltrato per l'approvazione.
   3.  Ai  fini  dell'approvazione  del  piano o programma si applica
l'articolo 12, comma 3.