Art. 18.
            Revoca dello status di protezione sussidiaria
  1.  La  revoca  dello  status  di  protezione  sussidiaria  di  uno
straniero  e'  adottata  se,  successivamente al riconoscimento dello
status, e' accertato che:
    a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;
    b) il  riconoscimento  dello  status di protezione sussidiaria e'
stato  determinato,  in  modo  esclusivo, da fatti presentati in modo
erroneo   o  dalla  loro  omissione,  o  dal  ricorso  ad  una  falsa
documentazione dei medesimi fatti.