Art. 18. (Progetti di eccellenza per il rilancio della competitivita' turistica italiana) 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 e' sostituito dal seguente: "1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonche' il recupero della sua competitivita' sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, e' autorizzata la spesa di 48 milioni di europer ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate".