Art. 18.
               (Progetti di eccellenza per il rilancio
              della competitivita' turistica italiana)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228
e' sostituito dal seguente:
"1228.  Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il
suo  posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza
per  lo  sviluppo  e  la  promozione del sistema turistico nazionale,
nonche'    il   recupero   della   sua   competitivita'   sul   piano
internazionale,  il  Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del   turismo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
stipulare  appositi  protocolli  di  intesa con le regioni e gli enti
locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per  il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai
sensi  del  periodo precedente, e' autorizzata la spesa di 48 milioni
di europer ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per
lo  sviluppo  e la competitivita' del turismo provvede a cofinanziare
le  iniziative  e  i  progetti  di  cui  al presente comma attraverso
accordi di programma con le regioni territorialmente interessate".