Art. 18. 
 
                          (Fondi speciali) 
 
    1. La legge di stabilita' prevede gli importi dei fondi  speciali
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che
si prevede  siano  approvati  nel  corso  degli  esercizi  finanziari
compresi  nel  bilancio  pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli
correlati al perseguimento degli obiettivi indicati  nella  Decisione
di cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di  stabilita'
sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte  in
conto capitale,  le  somme  destinate  alla  copertura  dei  predetti
provvedimenti legislativi ripartite per  Ministeri.  Nella  relazione
illustrativa del disegno di legge di stabilita', con  apposite  note,
sono indicati i singoli provvedimenti  legislativi  che  motivano  lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di  cui
al presente  comma  sono  iscritti  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  in  appositi  fondi  la  cui
riduzione, ai fini della  integrazione  per  competenza  e  cassa  di
programmi esistenti o di nuovi programmi, puo' avvenire solo dopo  la
pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 
    2. Le quote dei fondi di cui al  presente  articolo  non  possono
essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle  previste  nelle
relative  tabelle  per  la  copertura  finanziaria  di  provvedimenti
adottati  ai   sensi   dell'articolo   77,   secondo   comma,   della
Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per
fronteggiare calamita' naturali  o  improrogabili  esigenze  connesse
alla tutela della sicurezza  del  Paese  o  situazioni  di  emergenza
economico-finanziaria. 
    3. Le quote dei fondi  speciali  di  parte  corrente  e,  se  non
corrispondono a disegni di  legge  gia'  approvati  da  un  ramo  del
Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate  entro  l'anno
cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel  caso  di
spese  corrispondenti  ad  obblighi  internazionali,   la   copertura
finanziaria prevista per il primo anno resta  valida  anche  dopo  il
termine di  scadenza  dell'esercizio  cui  si  riferisce  purche'  il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in
vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie
di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio  successivo  formano
oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro
dell'economia e delle finanze entro  il  25  gennaio;  detti  elenchi
vengono allegati al conto consuntivo del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. In tal caso, le nuove o maggiori spese  derivanti  dal
perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono  comunque
iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale  entrano  in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in  aumento  dei  limiti
dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a). 
 
              Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'art. 77 della Costituzione: 
              «Art. 77. Il Governo non puo', senza delegazione  delle
          Camere,  emanare  decreti  che  abbiano  valore  di   legge
          ordinaria. 
              Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza,
          il  Governo   adotta,   sotto   la   sua   responsabilita',
          provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
          stesso presentarli per  la  conversione  alle  Camere  che,
          anche  se  sciolte,  sono  appositamente  convocate  e   si
          riuniscono entro cinque giorni. 
              I decreti perdono efficacia  sin  dall'inizio,  se  non
          sono convertiti in legge entro sessanta giorni  dalla  loro
          pubblicazione. Le  Camere  possono  tuttavia  regolare  con
          legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
          convertiti.».