Art. 18 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai nuovi o maggiori oneri di cui  all'articolo  5  del  presente
decreto - pari a euro 1.080.000 annui a decorrere dall'anno 2010 - si
provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a  tal  fine,
vengono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  essere
successivamente riassegnate ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Le attivita' previste dalle restanti norme del presente  decreto
sono svolte dalle amministrazioni competenti con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                            Ronchi, Ministro per le politiche europee 
 
                                         Fazio, Ministro della salute 
 
                               Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                                     Alfano, Ministro della giustizia 
 
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                        Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 18: 
              -  L'art.  5  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'  istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai  sensi  dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato denominato  ''Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie'', nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,   lettera   c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'art. 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».