Art. 18 
 
(Partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario e
                            contributivo) 
 
1. I Comuni  partecipano  all'attivita'  di  accertamento  fiscale  e
contributivo  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo,  in
revisione del disposto dell'articolo 44 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dell'articolo  1  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1,  consistente,  tra
l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate,  alla  Guardia
di finanza  e  all'INPS,  di  elementi  utili  ad  integrare  i  dati
contenuti nelle dichiarazioni  presentate  dai  contribuenti  per  la
determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi: 
a) i Comuni con popolazione  superiore  a  cinquemila  abitanti  sono
tenuti ad istituire, laddove  non  vi  abbiano  gia'  provveduto,  il
Consiglio tributario. A tale fine, il regolamento  per  l'istituzione
del Consiglio tributario e' adottato dal Consiglio Comunale entro  il
termine  di  90  giorni  dall'entrata  in   vigore   della   presente
disposizione; 
b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti,  laddove
non abbiano gia' costituito il Consiglio tributario,  sono  tenuti  a
riunirsi  in  consorzio,  ai  sensi  dell'articolo  31  del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  il  Testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,   per   la   successiva
istituzione del  Consiglio  tributario.  A  tale  fine,  la  relativa
convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, e'  adottata  dai
rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il  termine  di
180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. 
3. In occasione della loro prima  seduta,  successiva  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  Consigli   tributari
deliberano in ordine alle forme di collaborazione con  l'Agenzia  del
territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19. 
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il secondo comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: 
"L'Agenzia  delle  entrate  mette  a  disposizione  dei   comuni   le
dichiarazioni  di  cui  all'articolo  2  dei  contribuenti  in   essi
residenti;  gli  Uffici  dell'Agenzia  delle  entrate,  prima   della
emissione degli avvisi di accertamento, ai  sensi  dell'articolo  38,
quarto comma e  seguenti,  inviano  una  segnalazione  ai  comuni  di
domicilio fiscale dei soggetti passivi."; 
b) al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 44, le parole da  "Il
comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il  comune  di
domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso
partecipa, segnala", e  il  periodo:  "A  tal  fine  il  comune  puo'
prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati  alle
dichiarazioni gia' trasmessegli in  copia  dall'ufficio  stesso."  e'
abrogato; 
c) il quarto comma dell'articolo 44, e' sostituito dal seguente: 
"Il comune di domicilio fiscale  del  contribuente,  con  riferimento
agli accertamenti di cui al secondo comma,  comunica  entro  sessanta
giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento  in
suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo."; 
d) sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 44; 
e) l'articolo 45 e' abrogato. 
5. All'articolo 1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per potenziare l'azione
di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in  attuazione  dei
principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa,
la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e  contributivo
e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per
cento delle maggiori somme relative  a  tributi  statali  riscosse  a
titolo  definitivo  nonche'  delle  sanzioni  civili  applicate   sui
maggiori  contributi  riscossi  a  titolo   definitivo,   a   seguito
dell'intervento del comune  che  abbia  contribuito  all'accertamento
stesso."; 
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate,  emanato  entro  quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa
con l'INPS e la Conferenza unificata,  sono  stabilite  le  modalita'
tecniche di accesso alle banche dati e  di  trasmissione  ai  comuni,
anche in via telematica, di copia  delle  dichiarazioni  relative  ai
contribuenti in essi residenti, nonche' quelle  della  partecipazione
dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. 
Per le attivita' di  supporto  all'esercizio  di  detta  funzione  di
esclusiva competenza  comunale,  i  comuni  possono  avvalersi  delle
societa' e degli enti partecipati  dai  comuni  stessi  ovvero  degli
affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire
ai comuni l'accesso alle banche  dati  utilizzate.  Con  il  medesimo
provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie  per  le
quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale  e  contributivo;
in tale ultimo caso,  il  provvedimento,  adottato  d'intesa  con  il
direttore dell'Agenzia del  territorio  per  i  tributi  di  relativa
competenza,  puo'  prevedere  anche  una  applicazione  graduale   in
relazione ai diversi tributi."; 
c) e' abrogato il comma 2-ter. 
6. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono  sostituite  dalle
seguenti: "33 per cento";. 
7. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
d'intesa con la Conferenza Unificata, adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per  cento
e le sanzioni civili spettanti  ai  comuni  che  abbiano  contribuito
all'accertamento,  ai   sensi   dell'articolo   1,   comma   1,   del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  nonche'  le   relative
modalita' di attribuzione. 
8. Resta fermo il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, quanto alle modalita' tecniche di  accesso  dei  comuni
alle banche dati e alle dichiarazioni  relative  ai  contribuenti  ai
comuni,  nonche'  alle  modalita'  di  partecipazione  degli   stessi
all'accertamento fiscale e contributivo. 
9. Gli  importi  che  lo  Stato  riconosce  ai  comuni  a  titolo  di
partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto  delle  somme
spettanti ad altri enti ed alla Unione  Europea.  Sulle  quote  delle
maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle  Regioni  a
statuto ordinario, a  quelle  a  statuto  speciale  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti  riconoscere
ai   comuni   le   somme   dovute   a   titolo   di    partecipazione
all'accertamento.