Art. 18 Requisiti tecnico - informatici 1. L'iscrizione negli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, e' subordinata al possesso, da parte degli agenti e mediatori, di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.
Note all'art. 18: - Per il testo degli artt. 128-quater comma 2 e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda l'art. 11 del presente decreto legislativo. Il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.