Art. 18. 
 
                      (Chiamata dei professori) 
 
  1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai sensi  della
legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel  rispetto  del  codice
etico, la chiamata dei professori di prima e di  seconda  fascia  nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei  ricercatori,
di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: 
    a) pubblicita' del procedimento di chiamata sul sito  dell'ateneo
e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;  specificazione  del
settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente  tramite
indicazione  di  uno   o   piu'   settori   scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti  e  i
doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; 
    b)  ammissione  al  procedimento,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso  dell'abilitazione
per  il  settore  concorsuale  e  per   le   funzioni   oggetto   del
procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di
professori di prima e di seconda fascia possono partecipare  altresi'
i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia  gia'  in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche'
gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di  tabelle  di  corrispondenza,
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il  CUN.  In
ogni caso, ai procedimenti  per  la  chiamata,  di  cui  al  presente
articolo, non possono partecipare coloro  che  abbiano  un  grado  di
parentela o di affinita', fino  al  quarto  grado  compreso,  con  un
professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua
la chiamata ovvero  con  il  rettore,  il  direttore  generale  o  un
componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; 
    c) applicazione dei  criteri  di  cui  alla  lettera  b),  ultimo
periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo
24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo; 
    d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e
dell'attivita' didattica degli studiosi di cui alla  lettera  b).  Le
universita' possono stabilire il numero massimo  delle  pubblicazioni
in conformita' a quanto prescritto dal decreto  di  cui  all'articolo
16, comma 3, lettera  b),  e  accertare,  oltre  alla  qualificazione
scientifica  dell'aspirante,   anche   le   competenze   linguistiche
necessarie in relazione al  profilo  plurilingue  dell'ateneo  ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; 
    e)  formulazione  della  proposta  di  chiamata  da   parte   del
dipartimento con  voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei
professori di prima fascia per la chiamata  di  professori  di  prima
fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata
dei professori di seconda fascia, e  approvazione  della  stessa  con
delibera del consiglio di amministrazione. 
  2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun ateneo i
procedimenti per la chiamata dei professori di  prima  e  di  seconda
fascia di cui al comma 1, nonche' per l'attribuzione dei contratti di
cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati  sulla
base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni  di  cui
all'articolo 5,  comma  4,  lettera  d),  della  presente  legge.  La
programmazione assicura  la  sostenibilita'  nel  tempo  degli  oneri
stipendiali, compresi i maggiori  oneri  derivanti  dall'attribuzione
degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e  dalla  dinamica
di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura
altresi' la copertura finanziaria degli  oneri  derivanti  da  quanto
previsto dall'articolo 24, comma 5. 
  3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma
1 e dall'attribuzione dei contratti di cui  all'articolo  24  possono
essere a carico totale di  altri  soggetti  pubblici  e  di  soggetti
privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale
per i professori e i ricercatori titolari del  secondo  contratto  di
cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari  a  quella
del contratto per i ricercatori. 
  4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito  della  programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto  dei
posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro  che
nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o  non  sono  stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a  corsi  universitari
nell'universita' stessa. 
  5. La partecipazione ai gruppi  e  ai  progetti  di  ricerca  delle
universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e  lo  svolgimento
delle attivita' di  ricerca  presso  le  universita'  sono  riservati
esclusivamente: 
    a) ai professori e ai ricercatori  universitari,  anche  a  tempo
determinato; 
    b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22; 
    c) agli studenti dei corsi di dottorato  di  ricerca,  nonche'  a
studenti di corsi di  laurea  magistrale  nell'ambito  di  specifiche
attivita' formative; 
    d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23; 
    e)  al  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio  a  tempo
indeterminato presso le universita' purche' in possesso di specifiche
competenze nel campo della ricerca; 
    f) ai dipendenti di  altre  amministrazioni  pubbliche,  di  enti
pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di  studio
o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche'
sulla base di specifiche convenzioni e  senza  oneri  finanziari  per
l'universita'  ad  eccezione  dei   costi   diretti   relativi   allo
svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca  e  degli  eventuali   costi
assicurativi. 
  6.  Alla  partecipazione  ai   progetti   di   ricerca   finanziati
dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere,  internazionali
o sovranazionali, e allo  svolgimento  delle  relative  attivita'  si
applicano le norme previste dai relativi bandi. 
 
          Note all'articolo 18: 
              - La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante:  «Istituzione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica» e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  11  maggio
          1989, n. 108, S.O. 
              - La  Carta  europea  dei  ricercatori,  allegata  alla
          raccomandazione  n.  2005/251/CE   della   Commissione   e'
          pubblicata nella  Gazz.  Uff.  dell'Unione  Europea  L75del
          22.3.2005 p. 67. 
              - Il testo del comma 105, dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2005)e' il seguente: 
              «105.  A  decorrere  dall'anno  2005,  le   universita'
          adottano programmi triennali del  fabbisogno  di  personale
          docente,  ricercatore  e  tecnico-amministrativo,  a  tempo
          determinato e indeterminato, tenuto conto delle  risorse  a
          tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
          valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della  ricerca  ai  fini  della  coerenza  con  le  risorse
          stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,  fermo
          restando  il  limite  del  90  per  cento  ai  sensi  della
          normativa vigente.» 
              - Per il testo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31
          gennaio 2005, n.  7,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 31 marzo 2005 n, 43 si veda nelle  note  all'articolo
          2.