Art. 18 
 
Delega al Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2009/20/CE  e
  2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e  di  sicurezza  delle
  navi,  e  2010/35/UE,  in  materia  di  attrezzature  a   pressione
  trasportabili 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia  e
dell'economia e delle finanze, uno o  piu'  decreti  legislativi  per
l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori  per
i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione,  del  1ยบ  giugno
2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per  le
navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, un decreto  legislativo  per  l'attuazione  della
direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16
giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione  trasportabili  e
che  abroga  le  direttive  del  Consiglio  76/767/CEE,   84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. 
 
          Note all'art. 18: 
              La direttiva 2009/20/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
          maggio 2009, n. L 131. 
              La direttiva 2010/36/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
          giugno 2010, n. L 162. 
              La direttiva 2010/35/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
          giugno 2010, n. L 165.