Art. 18 (L)
Convenzione-tipo  (legge  28 gennaio  1977,  n.  10,  art.  8;  legge
             17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)

  1.  Ai  fini  del  rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi  di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la
regione  approva  una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i
criteri  nonche'  i  parametri, definiti con meccanismi tabellari per
classi  di  comuni,  ai  quali  debbono  uniformarsi  le  convenzioni
comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
    a) l'indicazione  delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
    b) la  determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base  del costo delle aree, cosi' come definito dal comma successivo,
della  costruzione  e  delle  opere  di urbanizzazione, nonche' delle
spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
    c) la  determinazione  dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
    d) la  durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e
non inferiore a 20 anni.
  2.  La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione
del  costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi
il  20  per  cento  del  costo  di costruzione come definito ai sensi
dell'articolo 16.
  3.  Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle aree,
ai  fini  della convenzione, sia determinato in misura pari al valore
definito  in  occasione  di  trasferimenti di proprieta' avvenuti nel
quinquennio anteriore alla data della convenzione.
  4.  I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni  ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli
indici  ufficiali  ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la
stipula delle convenzioni medesime.
  5.  Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione
e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.