Art. 18.
                (Riordino degli organismi collegiali)

   1.   Ai   fini   del   contenimento  della  spesa  e  di  maggiore
funzionalita'  dei  servizi  e delle procedure, e' fatto divieto alle
pubbliche   amministrazioni,  escluse  quelle  delle  regioni,  delle
province,   dei  comuni  e  delle  comunita'  montane,  di  istituire
comitati,  commissioni,  consigli  ed  altri organismi collegiali, ad
eccezione   di   quelli   di   carattere   tecnico   e   ad   elevata
specializzazione  indispensabili  per  la  realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio
personale.
   2.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata
specializzazione   gia'   operanti  nelle  pubbliche  amministrazioni
ritenuti  indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni
statali  si  provvede  con  decreto  di  natura non regolamentare del
Ministro  competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
pubblica  e  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze. Per le
restanti  amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo
di  direzione  politica  responsabile, da sottoporre all'approvazione
dell'amministrazione  vigilante  e alla verifica degli organi interni
di   controllo.   Gli   organismi  collegiali  non  individuati  come
indispensabili   dai  predetti  provvedimenti  sono  conseguentemente
soppressi.
   3.  Scaduto  il  termine  di  cui  al  comma  2  senza  che si sia
provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti,  e'  fatto  divieto  di
corrispondere   alcun   compenso   ai   componenti   degli  organismi
collegiali.