Art. 18. 
 
  Il diritto esclusivo di  tradurre  ha  per  oggetto  la  traduzione
dell'opera in altra lingua o dialetto. 
 
  Il diritto esclusivo di  elaborare  comprende  tutte  le  forme  di
modificazione,  di  elaborazione  e  di   trasformazione   dell'opera
previste nell'art. 4. 
 
  L'autore ha altresi' il diritto  esclusivo  di  pubblicare  le  sue
opere in raccolta. 
 
  Ha infine il diritto esclusivo di introdurre  nell'opera  qualsiasi
modificazione.