Art. 18. Il giudizio di epurazione e' affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite piu', Commissioni presso lo stesso Ministero. Le, Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti a controllo dell'Amministrazione locale e' istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario. Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione puo' dividersi in sotto-commissioni.