Art. 18.
                     Scuole di specializzazione
  1.  Ogni  scuola  di  specializzazione  e'  retta  da  un consiglio
composto da tre docenti della scuola e da un/una rappresentante degli
specializzandi, eletti/e secondo il regolamento previsto dall'art. 5,
comma  1. Il consiglio della scuola e' presieduto dal direttore/dalla
direttrice  il/la quale ha la responsabilita' del funzionamento della
stessa.  Il  direttore/la  direttrice  viene  eletto/a  dal consiglio
stesso fra i professori/le professoresse di prima fascia che ne fanno
parte  e  dura  in carica per quattro anni accademici. In mancanza di
professori/professoresse  di prima fascia puo' essere eccezionalmente
eletto/a anche un professore/una professoressa di seconda fascia.