Art. 18. Le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sono dovute per l'esercizio finanziario avente inizio dal 1 luglio e sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente. Anche le imposte accertate in confronto delle societa' ed enti tassati in base a bilancio sono dovute per esercizio finanziario, considerandosi bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario quello chiuso nel corso dell'esercizio stesso. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1952-53.