(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 18)
                 Art. 18. (Art. 10 del Testo Unico) 

 
  Le domande  per  l'autorizzazione  per  il  transito  di  trasporti
eccezionali o per la circolazione di veicoli  eccezionali,  in  carta
legale, dovranno essere presentate agli Enti proprietari delle strade
almeno dieci  giorni  prima  della  data  in  cui  deve  avvenire  il
trasporto, o deve essere messo  in  circolazione  il  veicolo.  Nelle
domande dovranno essere riportate tutte le indicazioni necessarie per
il giudizio sull'ammissibilita' della  richiesta  e  per  individuare
l'itinerario prescelto. 
  L'autorizzazione per trasporto  eccezionale  di  cose  indivisibili
eccedenti i limiti di peso o di sagoma sara' rilasciata solamente nei
casi in cui sia evidente  l'impossibilita'  tecnica  di  costruzione,
delle cose trasportate, debitamente dimostrata, in dimensioni  ovvero
in peso minori rientranti nei limiti stabiliti negli articoli 32 e 33
del Testo Unico. 
  L'autorizzazione  per  il  trasporto  di  cose  che,  pur   essendo
divisibili, eccedano i limiti di  peso  stabiliti  dall'art.  33  del
Testo Unico, sara'  rilasciata  soltanto  eccezionalmente  e  qualora
ricorrano giustificati motivi. 
  La circolazione di veicoli eccezionali sara'  autorizzata  ove  sia
dimostrata l'esigenza speciale o sia provata l'impossibilita' tecnica
del  trasporto  con  altri  veicoli  normali,  ovvero  la  necessita'
impellente del suo transito. 
  Non puo' essere accordata l'autorizzazione allorquando il trasporto
eccezionale ovvero la circolazione dei veicoli eccezionali risulti di
grave pregiudizio al traffico. 
  Il transito dei trasporti eccezionali  o  dei  veicoli  eccezionali
eccedenti la sagoma in altezza puo' esserne ammesso solo se esista un
franco di almeno 10 cm. rispetto alle quote di intradosso delle travi
orizzontali dei  sottopassi  ovvero  del  contorno  curvilineo  delle
arcate e di qualsiasi altro vincolo aereo. 
  Il transito dei veicoli e dei  trasporti  eccedenti  la  sagoma  in
larghezza  puo'  essere   ammesso   in   relazione   al   genere   ed
all'intensita' del  traffico  delle  strade  da  percorrere  ed  alla
esistenza  di  ponti  singolari,  quali  incroci  pericolosi,  curve,
tortuosita', sagoma trasversale della  carreggiata,  larghezza  della
carreggiata e simili. 
  In casi eccezionalissimi  e  per  motivi  debitamente  giustificati
potra' essere ammessa una eccedenza che sorpassi la larghezza di  una
corsia  ricorrendo  all'alternanza  del  traffico  in  un   senso   o
nell'altro a piccoli tratti di strada  se  questa  e'  a  due  corsie
ovvero alla sospensione del traffico nella corsia centrale se essa e'
a tre corsie, mediante, in  ambedue  i  casi,  formale  ordinanza  da
emettersi dall'Ente proprietario della strada. 
  Per  l'alternanza  del  traffico  dovranno  essere  precedentemente
prescelti  opportuni  slarghi,   a   distanza   non   eccessiva,   o,
eventualmente,  approntando  idonee  piazzuole  di   sosta   atte   a
sopportare il peso del convoglio, a  spese  del  richiedente  ma  con
l'approvazione dell'Ente proprietario della strada. 
  Il convoglio  dovra'  essere  sempre  scortato,  fuori  del  centri
abitati,  da  agenti  della  polizia  stradale,  con  rimborso  della
relativa spesa ai Comandi compartimentali della Polizia. 
  L'eccedenza in peso  sara'  ammessa  solamente  nel  caso  in  cui,
tenendo conto dell'entita' e della ripartizione del peso sugli assi e
della disposizione di questi,  si  inducano  su  qualsiasi  struttura
resistente  del  manufatto  e  delle  pavimentazioni,  sollecitazioni
massime ammissibili con la natura dei materiali, avuto riguardo anche
allo stato di loro conservazione e di manutenzione. 
  Pertanto, nella richiesta di transito di trasporto eccezionale o di
veicoli eccezionali,  eccedenti  i  limiti  di  peso,  dovra'  essere
fornita l'indicazione esatta della ripartizione del peso lordo - peso
proprio del veicolo con l'aggiunta del peso di carico - sugli assi  e
della distanza di questi fra loro. 
  La richiesta dovra' essere accompagnata da documenti probatori  del
peso dichiarato, quali bolletta rilasciata da pesa pubblica,  lettera
di  vettura  delle  FF.   SS.,   dichiarazione   dello   stabilimento
costruttore del pezzo indivisibile trasportato e simili. 
  La documentazione del peso del trasporto e del veicolo  eccezionale
e' condizione indispensabile per il rilascio della autorizzazione. 
  Per ogni trasporto eccezionale  e  per  ogni  transito  di  veicolo
eccezionale che sorpassa i limiti di peso, l'Ente proprietario  della
strada, oltre il versamento di una adeguata cauzione a  garanzia  dei
danni immediati che in dipendenza  del  passaggio  potrebbero  essere
arrecati alla strada e di una somma per spese di eventuali  necessari
sopraluoghi, e' autorizzato a richiedere anche il  pagamento  di  una
somma per la eccezionale usura della strada che sara' determinata dal
Ministro per i lavori pubblici e sara' commisurata alle tonnellate  -
chilometro eccedenti i pesi massimi consentiti dall'art. 33 del Testo
Unico. 
  Anche per i trasporti eccezionali o  per  il  transito  di  veicoli
eccezionali  per  sagoma,  l'Ente  proprietario   della   strada   e'
autorizzato a richiedere il  versamento  della  cauzione  di  cui  al
precedente comma. 
  Qualora si tratti di serie di trasporti eccezionali, e di  transito
di veicoli eccezionali, per  peso  o  per  sagoma,  la  misura  della
cauzione deve essere adeguata al numero dei trasporti e dei passaggi. 
  La cauzione sara' restituita  dopo  l'effettuazione  del  trasporto
eccezionale  ovvero  dopo  l'avvenuto  transito  detraendo  tutte  le
eventuali spese per la riparazione dei danni arrecati alla strada. 
  Per  quanto  riguarda  la  circolazione  degli  autoveicoli  e  dei
rimorchi adibiti al trasporto  dei  carri  ferroviari  dovra'  essere
presentata domanda  di  autorizzazione  in  carta  legale  agli  Enti
proprietari delle strade, dalle Amministrazioni ferroviarie o per  il
loro tramite, con l'indicazione delle tratte di strada da percorrere,
del numero complessivo dei carri da trasportare, del periodo  per  il
quale viene richiesta l'autorizzazione. 
  Fermo restando quanto disposto dai soli precedenti commi 5,  6,  7,
8, 9 e 11 le autorizzazioni potranno essere rilasciate per  tutte  le
strade con carreggiata di almeno metri 6,50 e per un  peso  lordo  di
quaranta tonnellate (peso  del  rimorchio  o  del  semirimorchio  con
l'aggiunta del peso del veicolo ferroviario a carico). 
  Le autorizzazioni  potranno  avere  la  validita'  per  un  periodo
massimo di un anno e saranno rinnovabili. 
  La sosta di detti veicoli e' consentita per il  tempo  strettamente
necessario per il carico e lo scarico delle merci.