Art. 18.

  L'esercente   l'impianto  nucleare  o  colui  che  ha  prestato  la
garanzia,  finanziaria  e  lo  stato,  qualora  sia stato chiamato ad
intervenire  ai  sensi del successivo articolo 19, hanno diritto alla
rivalsa:
    a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;
    b) nella misura in cui la rivalsa e' contrattualmente prevista.