Art. 18. Condizioni richieste per il conferimento Le esattorie possono essere conferite soltanto ad iscritti nell'albo degli esattori. Non possono assumere la gestione di esattorie: 1) i membri del Parlamento e del Governo; 2) i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni in attivita' di servizio a pena di decadenza dall'impiego; 3) i ministri di culto acattolici, finche' rivestano tale qualita'; 4) gli esercenti una professione che la legge dichiari incompatibile con la funzione di esattore; 5) coloro che hanno liti pendenti col comune in dipendenza di precedente gestione esattoriale. I consiglieri comunali non possono assumere la gestione della esattoria del comune alla cui amministrazione partecipano. Parimenti non possono assumere la gestione dell'esattoria del comune i coniugi e parenti ed affini fino al secondo grado dei membri della giunta municipale, del consiglio consortile, del segretario comunale e del ragioniere ove esista. I membri delle assemblee e consigli regionali, i consiglieri provinciali nonche' i membri della giunta provinciale amministrativa, del comitato provinciale di assistenza e beneficenza e delle corrispondenti commissioni di controllo delle regioni, non possono assumere la gestione dell'esattoria in un comune della regione o della provincia alla cui amministrazione partecipano. Parimenti non possono assumere la gestione dell'esattoria di un comune della regione o provincia i coniugi ed i parenti e affini sino al secondo grado dei membri della giunta provinciale, della giunta provinciale amministrativa, dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza e delle corrispondenti commissioni di controllo delle regioni nonche' del segretario provinciale e del ragioniere provinciale. E' incompatibile con la gestione di esattorie la qualita' di consigliere di amministrazione e di rappresentante legale, nonche' di dipendente addetto alla direzione dei soggetti indicati nell'art. 7, numeri 2, 3, 4. Sono altresi' incompatibili i dipendenti delle aziende di credito, di cui al gia' citato n. 4, addetti ai servizi esattoriali. La disposizione di cui alla prima parte del precedente comma non si applica nel caso di societa' composta prevalentemente di soggetti iscritti all'albo degli esattori. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 la funzione di esattore delle imposte dirette non e' compatibile con la funzione di riscuotitore dei contributi di qualsiasi specie, dovuti ad enti ed associazioni che non siano autorizzati per legge ad avvalersi dell'opera dell'esattore.