(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 18)
                              Art. 18. 
              Condizioni richieste per il conferimento 

 
  Le  esattorie  possono  essere  conferite  soltanto   ad   iscritti
nell'albo degli esattori. 
  Non possono assumere la gestione di esattorie: 
    1) i membri del Parlamento e del Governo; 
    2) i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province e  dei
comuni in attivita' di servizio a pena di decadenza dall'impiego; 
    3)  i  ministri  di  culto  acattolici,  finche'  rivestano  tale
qualita'; 
    4)  gli  esercenti  una  professione  che   la   legge   dichiari
incompatibile con la funzione di esattore; 
    5) coloro che hanno liti pendenti col  comune  in  dipendenza  di
precedente gestione esattoriale. 
  I consiglieri comunali  non  possono  assumere  la  gestione  della
esattoria del comune alla cui amministrazione partecipano.  Parimenti
non possono assumere la gestione dell'esattoria del comune i  coniugi
e parenti ed affini fino al secondo grado  dei  membri  della  giunta
municipale, del consiglio consortile, del segretario comunale  e  del
ragioniere ove esista. 
  I membri  delle  assemblee  e  consigli  regionali,  i  consiglieri
provinciali nonche' i membri della giunta provinciale amministrativa,
del  comitato  provinciale  di  assistenza  e  beneficenza  e   delle
corrispondenti commissioni di controllo delle  regioni,  non  possono
assumere la gestione dell'esattoria in  un  comune  della  regione  o
della provincia alla cui amministrazione partecipano.  Parimenti  non
possono assumere  la  gestione  dell'esattoria  di  un  comune  della
regione o provincia i coniugi ed i parenti e affini sino  al  secondo
grado dei membri della giunta provinciale, della  giunta  provinciale
amministrativa, dei comitati provinciali di assistenza e  beneficenza
e delle corrispondenti commissioni di controllo delle regioni nonche'
del segretario provinciale e del ragioniere provinciale. 
  E' incompatibile con  la  gestione  di  esattorie  la  qualita'  di
consigliere di amministrazione e di rappresentante legale, nonche' di
dipendente addetto alla direzione dei soggetti indicati nell'art.  7,
numeri 2, 3,  4.  Sono  altresi'  incompatibili  i  dipendenti  delle
aziende di credito, di cui al gia' citato n. 4,  addetti  ai  servizi
esattoriali. 
  La disposizione di cui alla prima parte del precedente comma non si
applica nel caso di societa'  composta  prevalentemente  di  soggetti
iscritti all'albo degli esattori. 
  Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 la funzione
di esattore delle imposte dirette non e' compatibile con la  funzione
di riscuotitore dei contributi di qualsiasi specie, dovuti ad enti ed
associazioni  che  non  siano  autorizzati  per  legge  ad  avvalersi
dell'opera dell'esattore.