Art. 18.

  Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'articolo 41, e' aggiunto
il seguente articolo 41-sexies:
  "Nelle  nuove  costruzioni  ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni  stesse,  debbono  essere  riservati  appositi  spazi per
parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti
metri cubi di costruzione".