Art. 18.
                       Programmi di attivita'

  I  programmi  di  attivita'  annuale, da predisporre nei limiti dei
bilanci  preventivi,  debbono tassativamente indicare il numero degli
spettacoli ed il numero delle rappresentazioni.
  I  programmi  di  attivita'  annuale  debbono altresi' indicare, di
massima:
    a)  per  le  stagioni  liriche:  le  opere,  gli autori, l'elenco
nominativo del personale artistico;
    b)   per  le  stagioni  concertistiche:  le  caratteristiche  dei
concerti,  le  principali  composizioni  in programma, i direttori, i
solisti, i complessi;
    c)  per  il  balletto:  le  opere,  i  coreografi,  i  solisti ed
eventuali complessi di rilievo.
  Il  repertorio  deve  comprendere,  in  misura  adeguata,  opere  e
composizioni di autore italiano d'ogni tempo.
  Le  stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto
di nazionalita' italiana. E' tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli
primari,  di  artisti  di nazionalita' straniera, limitatamente ad un
terzo  dell'organico  delle  compagnie  di  canto  impiegate  durante
l'intera  stagione  teatrale.  La  predetta quota puo' essere elevata
solo  nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da
almeno  5  anni.  E'  fatto  salvo,  comunque,  quanto  disposto  dal
regolamento n. 38 del Consiglio della Comunita' economica europea del
25 marzo 1964.
  Puo'  essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di
balletto  di nazionalita' straniera per un numero di rappresentazioni
non  superiore  al  5  per  cento  di  quelle  previste nel programma
annuale,   salve   particolari   esigenze,   di  ordine  eccezionale,
riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
  Le  eventuali  variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche
al  programma  di attivita' annuale approvato non potranno, comunque,
comportare  alcuna  diminuzione  del  numero degli spettacoli e delle
rappresentazioni previste dal programma stesso.