Art. 18. Programmi di attivita' I programmi di attivita' annuale, da predisporre nei limiti dei bilanci preventivi, debbono tassativamente indicare il numero degli spettacoli ed il numero delle rappresentazioni. I programmi di attivita' annuale debbono altresi' indicare, di massima: a) per le stagioni liriche: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico; b) per le stagioni concertistiche: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi; c) per il balletto: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo. Il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano d'ogni tempo. Le stagioni liriche devono prevedere l'impiego di artisti di canto di nazionalita' italiana. E' tuttavia consentito l'impiego, nei ruoli primari, di artisti di nazionalita' straniera, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. La predetta quota puo' essere elevata solo nel caso di impiego di artisti stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni. E' fatto salvo, comunque, quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunita' economica europea del 25 marzo 1964. Puo' essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalita' straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Le eventuali variazioni apportate per esigenze tecnico-artistiche al programma di attivita' annuale approvato non potranno, comunque, comportare alcuna diminuzione del numero degli spettacoli e delle rappresentazioni previste dal programma stesso.