Art. 18. 
                (Reintegrazione nel posto di lavoro) 
 
  Ferma   restando   l'esperibilita'   delle    procedure    previste
dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il  giudice,  con
la sentenza con cui dichiara inefficace  il  licenziamento  ai  sensi
dell'articolo 2 della  legge  predetta  o  annulla  il  licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne  dichiara
la nullita' a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. 
  Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno  subito  per  il
licenziamento  di  cui  sia  stata   accertata   la   inefficacia   o
l'invalidita' a norma del comma precedente. In ogni caso,  la  misura
del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque  mensilita'  di
retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo  2121
del codice civile.  Il  datore  di  lavoro  che  non  ottempera  alla
sentenza di cui al comma precedente e' tenuto inoltre a corrispondere
al lavoratore le retribuzioni dovutegli in  virtu'  del  rapporto  di
lavoro  dalla  data  della  sentenza  stessa  fino  a  quella   della
reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal  ricevimento
dell'invito del datore di  lavoro  non  abbia  ripreso  servizio,  il
rapporto si intende risolto. 
  La sentenza pronunciata nel giudizio  di  cui  al  primo  comma  e'
provvisoriamente esecutiva. 
  Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori  di  cui  all'articolo
22, su istanza congiunta del lavoratore e del  sindacato  cui  questi
aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado  del
giudizio di merito,  puo'  disporre  con  ordinanza,  quando  ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal  datore
di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. 
  L'ordinanza di cui al comma precedente puo'  essere  impugnata  con
reclamo immediato  al  giudice  medesimo  che  l'ha  pronunciata.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto  e
sesto comma del codice di procedura civile. 
  L'ordinanza puo' essere revocata con  la  sentenza  che  decide  la
causa. 
  Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori  di  cui  all'articolo
22, il datore di lavoro che non ottempera alla  sentenza  di  cui  al
primo  comma  ovvero  all'ordinanza  di  cui  al  quarto  comma,  non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha  pronunciata,  e'  tenuto
anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a  favore  del  Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore.