Art. 18. Rivalsa Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. La rivalsa non deve essere esercitata per le operazioni effettuate senza emissione di fattura e per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile.