Art. 18. Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate in via definitiva su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta per i redditi della stessa natura provenienti dall'Italia e in ogni caso per un ammontare non superiore ai due terzi ne' inferiore al venticinque per cento della quota dell'imposta italiana proporzionale al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta la detrazione e' ammessa per un ammontare non superiore al venticinque per cento della detta quota. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. La detrazione deve essere richiesta a pena di decadenza nella dichiarazione relativa all'anno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva. Se l'imposta dovuta in Italia per l'anno nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile e' stata gia' liquidata si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata chiesta. Se sia gia' decorso il termine per l'accertamento la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. Se l'ammontare detraibile e' superiore a quello dell'imposta liquidata per l'anno per il quale compete la detrazione, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.