Art. 18.
         Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero



Se   alla  formazione  della  base  imponibile  concorrono  redditi
prodotti  all'estero, le imposte ivi pagate in via definitiva su tali
redditi  sono  ammesse  in  detrazione dall'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  alle condizioni e nei limiti in cui lo Stato estero
che  ha  proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta per i
redditi  della  stessa  natura provenienti dall'Italia e in ogni caso
per  un  ammontare  non  superiore  ai  due  terzi  ne'  inferiore al
venticinque per cento della quota dell'imposta italiana proporzionale
al   rapporto   tra  i  redditi  prodotti  all'estero  e  il  reddito
complessivo.  Se  lo Stato estero non accorda il credito d'imposta la
detrazione  e'  ammessa per un ammontare non superiore al venticinque
per cento della detta quota.

Se  concorrono  redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione
si applica separatamente per ciascuno Stato.

La  detrazione  deve  essere  richiesta  a  pena di decadenza nella
dichiarazione  relativa  all'anno in cui le imposte estere sono state
pagate  in  via  definitiva. Se l'imposta dovuta in Italia per l'anno
nel  quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile
e' stata gia' liquidata si procede a nuova liquidazione tenendo conto
anche  dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera
dall'imposta  dovuta  per  l'anno  cui  si riferisce la dichiarazione
nella  quale  e'  stata  chiesta.  Se sia gia' decorso il termine per
l'accertamento  la  detrazione  e'  limitata  alla quota dell'imposta
estera  proporzionale  all'ammontare  del reddito prodotto all'estero
acquisito  a  tassazione  in  Italia.  Se  l'ammontare  detraibile e'
superiore  a  quello  dell'imposta  liquidata per l'anno per il quale
compete  la  detrazione,  il  contribuente  ha  diritto  al  rimborso
dell'eccedenza.