Art. 18. L'inosservanza della norma dell'articolo 4, primo comma, e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 milione e non superiore a 10 milioni. L'inosservanza delle norme degli articoli 4, terzo comma, 9, primo comma, e 16, primo comma, e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 200.000 e non superiore a 2 milioni. Il committente il quale ponga in opera un impianto avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del progetto depositato ai sensi dell'articolo 9 e che non osservi le disposizioni degli articoli 5, primo e secondo comma, 6, primo comma, e 8, e' punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore a 500.000 lire e non superiore alla somma corrispondente a quella ottenuta moltiplicando per 50 la potenza termica al focolare dell'impianto, misurata in kcal/h. Il committente di un edificio, il quale non osservi nella costruzione la caratteristica di isolamento termico indicata nella documentazione presentata al comune ai sensi del primo comma dell'articolo 17, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore alla somma ottenuta moltiplicando per 10.000 la cubatura totale dell'edificio espressa in metri cubi. La sanzione amministrativa e' applicata dal prefetto con il rispetto delle modalita' e delle forme stabilite dagli articoli 3, 4, 7, 9, escluse quelle del sesto comma, ultimo periodo, 10, 11, 12, 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317, e successive modificazioni.