Art. 18. 
 
  L'inosservanza della norma dell'articolo 4, primo comma, e'  punita
con la sanzione amministrativa  non  inferiore  a  1  milione  e  non
superiore a 10 milioni. 
  L'inosservanza delle norme degli articoli 4, terzo comma, 9,  primo
comma, e 16, primo comma, e' punita con  la  sanzione  amministrativa
non inferiore a 200.000 e non superiore a 2 milioni. 
  Il  committente  il  quale  ponga  in  opera  un  impianto   avente
caratteristiche tecniche diverse da quelle del progetto depositato ai
sensi dell'articolo  9  e  che  non  osservi  le  disposizioni  degli
articoli 5, primo e secondo comma, 6, primo comma, e 8, e' punito con
la sanzione amministrativa in misura non inferiore a 500.000  lire  e
non  superiore  alla   somma   corrispondente   a   quella   ottenuta
moltiplicando per 50 la potenza termica  al  focolare  dell'impianto,
misurata in kcal/h. 
  Il  committente  di  un  edificio,  il  quale  non  osservi   nella
costruzione la caratteristica di isolamento  termico  indicata  nella
documentazione  presentata  al  comune  ai  sensi  del  primo   comma
dell'articolo 17,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  non
inferiore a lire un milione  e  non  superiore  alla  somma  ottenuta
moltiplicando per 10.000 la cubatura totale dell'edificio espressa in
metri cubi. 
  La  sanzione  amministrativa  e'  applicata  dal  prefetto  con  il
rispetto delle modalita' e delle forme stabilite dagli articoli 3, 4,
7, 9, escluse quelle del sesto comma, ultimo periodo, 10, 11, 12,  13
della legge 3 maggio 1967, n. 317, e successive modificazioni.