Art. 18. Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario e' tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facolta' a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili. Il Consiglio di facolta' da' atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terra' conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca.