Art. 18. Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali e' prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorche' siano nominati don decreto ministeriale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 marzo 1981 PERTINI FORLANI - SIGNORELLO - SARTI - REVIGLIO - FOSCHI - ANIASI Visto, il Guardasigilli: SARTI