Art. 18.
                Esercizio della professione di notaio

  I  profughi  di  cui  all'articolo  1,  i  quali  nei  territori di
provenienza  abbiano  esercitato  la  professione  di notaio, sono, a
domanda,   temporaneamente   assegnati   in  soprannumero  al  comune
capoluogo   di   un  distretto  notarile  da  essi  indicato,  previo
accertamento,  da  parte  del  Ministero  di  grazia e giustizia, del
possesso  del  prescritto  titolo di studio, dell'effettivo esercizio
dell'attivita'  suddetta,  nonche'  dei  requisiti  di moralita' e di
condotta.
  La  predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla
data del rimpatrio.
  I  notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente
iscritti  di  ufficio  tra  i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel
distretto   cui   appartengono,  sino  a  quando  non  conseguano  il
trasferimento.