ART. 18.
          (Modifiche alla normativa in materia di comandi)

  A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi i
comandi  previsti  dall'articolo  79 del decreto del Presidente della
Repubblica  31  maggio  1974,  n.  417,  con  esclusione  dei comandi
previsti  da  altre  norme di legge speciali, che rimangono fermi nel
numero disposto in base a ciascuna di esse.
  Sono  abrogate altresi' tutte le disposizioni che prevedono comandi
di  personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od
ordine   diverso  da  quello  delle  scuole  di  appartenenza.  Sono,
comunque,  fatti  salvi  i  comandi  disposti  per  l'attuazione  dei
progetti  di  sperimentazione  di  cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
  Salvo quanto disposto dai successivi articoli 63 e 64, il personale
comandato  per  effetto  delle  disposizioni  abrogate  dal  presente
articolo e' restituito ai compiti di istituto.
  Per  gli  incarichi,  di cui all'articolo 65 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  maggio 1974, n. 417, svolti presso
enti  diversi  dallo  Stato,  l'esonero  dall'insegnamento  non  puo'
superare  l'anno  scolastico  e  gli  assegni sono a carico dell'ente
presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
  Per  gli incarichi ispettivi di cui all'articolo 119, ultimo comma,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
l'esonero dal servizio e' limitato ai giorni effettivamente necessari
per l'espletamento dell'incarico.