Art. 18. (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, ottavo e nono) Pubblicazione di atti e comunicati 1. Nella prima parte della Gazzetta ufficiale sono pubblicati, oltre agli atti normativi indicati nei precedenti articoli, gli atti ed i comunicati che interessino la generalita' dei cittadini e la cui pubblicita' risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali puo' essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto. Con le stesse modalita' gli elenchi possono essere integrati o modificati. 3. Sono altresi' pubblicati gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee parlamentari e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti. 4. Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi, la cui pubblicita' in questa forma sia chiesta dal Ministro competente e sia ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. I decreti e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale devono essere inviati al Ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo. 6. Restano ferme le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare.