(TESTO UNICO-art. 18)
                              Art. 18. 
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 3, commi primo, secondo, terzo,
                    quarto, sesto, ottavo e nono) 
 
                 Pubblicazione di atti e comunicati 
 
  1. Nella prima parte  della  Gazzetta  ufficiale  sono  pubblicati,
oltre agli atti normativi indicati nei precedenti articoli, gli  atti
ed i comunicati che interessino la generalita' dei cittadini e la cui
pubblicita' risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso. 
  2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e  con  i
vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei
comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare
per sunto o estratto e di quelli per i quali puo'  essere  pubblicato
il solo  titolo,  con  l'indicazione  della  pubblicazione  ufficiale
recante il testo dell'atto.  Con  le  stesse  modalita'  gli  elenchi
possono essere integrati o modificati. 
  3.  Sono  altresi'  pubblicati  gli  atti  e  i  comunicati   della
Presidenza della Repubblica, delle  Assemblee  parlamentari  e  della
Corte costituzionale, da  pubblicarsi  a  norma  delle  leggi  e  dei
rispettivi regolamenti vigenti. 
  4. Sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti
legislativi, la cui pubblicita'  in  questa  forma  sia  chiesta  dal
Ministro competente e  sia  ritenuta  opportuna  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
  5. I decreti e gli altri atti che sono  efficaci  indipendentemente
dalla loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  devono  essere
inviati al Ministero di grazia e giustizia entro  cinque  giorni  dal
loro perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo. 
  6. Restano ferme le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale previste
dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum e sulla iniziativa
legislativa popolare.