Art. 18 
Determinazione   dell'imposta   per   gli   altri   redditi   tassati
                            separatamente 
 
  1.  Per  gli  altri  redditi  tassati  separatamente  l'imposta  e'
determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta
locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota  corrispondente  alla
meta' del reddito complessivo  netto  del  contribuente  nel  biennio
anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto  alla  loro  percezione
ovvero,  per  i  redditi  indicati  alla  lettera  b)  del  comma   1
dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per  i  redditi  di
cui alle lettere g), l) e m) dello stesso articolo conseguiti in sede
di  liquidazione  il  diritto  alla  percezione  si  considera  sorto
nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si  procede  alla
tassazione  separata  nei  confronti  degli  eredi  e  dei  legatari;
l'imposta dovuta  da  ciascuno  di  essi  e'  determinata  applicando
all'ammontare percepito, diminuito  della  quota  dell'imposta  sulle
successioni  proporzionale  al  credito   indicato   nella   relativa
dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del  suo  reddito
complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e'  aperta
la successione. 
  3. Se in uno dei  due  anni  anteriori  non  vi  e'  stato  reddito
imponibile  si  applica  l'aliquota  corrispondente  alla  meta'  del
reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito
imponibile in alcuno dei due anni  si  applica  l'aliquota  stabilita
all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 
  4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma  1
dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti  commi
e' ridotta di un importo pari  a  quello  delle  detrazioni  previste
nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura
in cui non siano  state  fruite  per  ciascuno  degli  anni  cui  gli
arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto  agli  arretrati  devono
dichiarare  al  soggetto  che  li   corrisponde   l'ammontare   delle
detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono. 
  5. Per i redditi indicati alle lettere e), d), e) ed f) del comma 1
dell'articolo  16  l'imposta  si  applica   anche   sulle   eventuali
anticipazioni salvo conguaglio.