ART. 18. 
              (Doveri del personale inviato all'estero) 
 
  1. Il personale inviato all'estero per compiti di  cooperazione  e'
tenuto ad assolvere le mansioni ad esso  affidate  in  modo  conforme
alle finalita' della presente legge e agli obblighi  contrattualmente
assunti. Esso non puo' in alcun caso essere impiegato  in  operazioni
di polizia o di carattere militare. 
  2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per
territorio sovrintende al corretto  svolgimento  delle  attivita'  di
detto personale, anche ai fini amministrativi e  disciplinari,  fatta
salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che  resta
regolata  dagli  ordinamenti  delle  amministrazioni  di   rispettiva
appartenenza.