Art. 18.
  Nel  caso  si  tratti  di  burro  tal  quale  importato  per essere
incorporato   negli   alimenti   composti   per    animali,    previa
concentrazione  e/o  trasformazione  in premiscele, ovvero per essere
denaturato nel territorio  italiano  e  quindi  la  cauzione  di  cui
all'art. 21 del "regolamento" sia stata costituita presso l'A.I.M.A.:
    a)  completate  le  operazioni  di  fabbricazione  degli alimenti
composti,  l'"organo  di   controllo"   territorialmente   competente
comunica  all'"organo di controllo" competente in relazione alla sede
dello  stabilimento  che  ha  effettuato  la  concentrazione  e/o  la
trasformazione del burro in premiscele:
    la  data  entro  la  quale  sono  state ultimate le operazioni di
incorporazione;
    i quantitativi e il tipo di prodotto utilizzati.
  Sulla  base  degli accertamenti effettuati previsti all'art. 12 del
presente decreto  e/o  della  comunicazione  ricevuta,  l'"organo  di
controllo"  nel  cui  territorio e' avvenuta la concentrazione e/o la
trasformazione del burro in premiscele  comunichera'  all'A.I.M.A.  e
alla  "dogana",  previa  restituzione  alla  medesima  del  documento
trasmesso  all'atto  della   nazionalizzazione   del   prodotto,   le
operazioni  che sono state effettuate nel territorio della Repubblica
italiana completate dalle indicazioni soprarichieste;
    b) completate le operazioni di denaturazione di cui al precedente
art. 13 l'"organo di controllo" comunica all'A.I.M.A. e alla "dogana"
previa  restituzione  alla  medesima del documento trasmesso all'atto
della nazionalizzazione del prodotto:
    la data entro la quale e' stata effettuata la denaturazione;
    i quantitativi di burro utilizzati;
    c)  qualora  si  tratti di burro acquistato presso l'organismo di
intervento italiano, le comunicazioni di cui alla lettera a)  e  alla
lettera b) saranno trasmesse esclusivamente all'A.I.M.A.
  Nel caso in cui si tratti di importazioni di burro concentrato puro
o sotto forma di miscele di  grassi  e  di  premiscele  l'"organo  di
controllo"  competente in relazione alla ubicazione del mangimificio,
completate le operazioni di incorporazione, comunica  alla  "dogana",
previa  restituzione  alla  medesima del documento trasmesso all'atto
della nazionalizzazione del prodotto:
    la  data  entro  la  quale  sono  state ultimate le operazioni di
incorporazione;
    i quantitativi di prodotto utilizzati.
  La "dogana", apposte le indicazioni di competenza nell'esemplare di
controllo (T5) sulla base della comunicazione  ricevuta  dall'"organo
di  controllo"  provvedera'  a  restituire  il  documento stesso alla
dogana dello Stato membro speditore.
  Nei  casi  di  inadempienza  le  comunicazioni previste al presente
articolo  dovranno  essere  integrate  con  i  dati  riguardanti   le
irregolarita' accertate ed i quantitativi interessati.