ART. 18. 
 (Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Gli uffici di  diretta  collaborazione  con  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri sono  organizzati  nel  Segretariato  generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del
Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento  dell'iniziativa
legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, l'ufficio per  il
coordinamento amministrativo,  nonche'  gli  uffici  del  consigliere
diplomatico, del consigliere militare, del capo  dell'ufficio  stampa
del Presidente del Consiglio dei ministri e del cerimoniale. 
  2. Al Segretariato e' preposto un segretario generale, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra  i  magistrati
delle  giurisdizioni  superiori  ordinaria  ed  amministrativa,   gli
avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati,
i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla  pubblica
amministrazione. Il trattamento economico del segretario generale  e'
fissato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il ministro del tesoro. Il Presidente del Consiglio  dei
ministri  puo',   con   proprio   decreto,   nominare   altresi'   il
vicesegretario generale scelto tra  le  predette  categorie.  Con  la
medesima procedura puo' essere disposta  la  revoca  del  decreto  di
nomina del segretario generale e del vicesegretario generale. 
  3. I decreti di nomina del segretario generale, del  vicesegretario
generale,  dei  capi  dei  dipartimenti  e  degli   uffici   di   cui
all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del  giuramento
del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale
ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove
pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza  del
Consiglio  dei   ministri,   sono   collocati   fuori   ruolo   nelle
amministrazioni di provenienza. 
  4. La funzione di capo dell'ufficio stampa puo' essere affidata  ad
un  elemento  estraneo  all'amministrazione,   il   cui   trattamento
economico e'  determinato  in  conformita'  a  quello  dei  dirigenti
generali dello Stato. 
  5. Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio  dei
ministri e, per quanto di competenza, dal  sottosegretario  di  Stato
alla presidenza, segretario del Consiglio dei ministri.