Art. 18. 
              (I piani di bacino di rilievo nazionale) 
 
  1. I  progetti  di  piano  di  bacino  di  rilievo  nazionale  sono
elaborati  dai  comitati  tecnici  e  quindi  adottati  dai  comitati
istituzionali  che,  con   propria   deliberazione,   contestualmente
stabiliscono: 
  a)  i  termini  per  l'adozione  da   parte   delle   regioni   dei
provvedimenti di cui al presente articolo; 
  b) quali componenti del progetto costituiscono interesse  esclusivo
delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due  o
piu' regioni. 
  2. In caso di inerzia in  ordine  agli  adempimenti  regionali,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  dei
lavori pubblici o  del  Ministro  dell'ambiente  per  le  materie  di
rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale  di  bacino,
assume  i  provvedimenti  necessari   per   garantire   comunque   lo
svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per  la
formazione dei piani secondo quanto disposto dal  presente  articolo,
ivi compresa la nomina di commissari ad acta. 
  3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino  e'  data  notizia
nella Gazzetta Ufficiale e nei  Bollettini  Ufficiali  delle  regioni
territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e
modalita', ove chiunque sia  interessato  possa  prendere  visione  e
consultare la documentazione. Il progetto e'  altresi'  trasmesso  al
Comitato nazionale per la  difesa  del  suolo  anche  ai  fini  della
verifica  del  rispetto  dei  metodi,  indirizzi  e  criteri  di  cui
all'articolo 4. 
  4.  Il  Comitato  nazionale  per  la  difesa  del   suolo   esprime
osservazioni sul progetto di piano di  bacino  entro  novanta  giorni
dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso  tale  termine  il
parere si intende espresso favorevolmente. 
  5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per  la  difesa
del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate  ai
fini della formulazione di eventuali controdeduzioni. 
  6.  Il  progetto  di  piano  e  la  relativa  documentazione   sono
depositati almeno presso le sedi  delle  regioni  e  delle  provincie
territorialmente interessate e sono disponibili per la  consultazione
per  quarantacinque  giorni  dopo  la   pubblicazione   dell'avvenuta
adozione nella Gazzetta Ufficiale. 
  7. Presso ogni sede di consultazione e' predisposto un registro sul
quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti. 
  8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla
regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque
giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di  consultazione   o   essere
direttamente annotate sul registro di cui al comma 7. 
  9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma
8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed  8
e formulano un parere sul progetto di piano. 
  10. Il comitato istituzionale, tenuto conto  delle  osservazioni  e
dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino. 
  11.  I  piani  di  bacino,  approvati  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle  regioni  territorialmente
competenti.