(Norme-art. 18)
                               Art. 18 
                              (Ricorso) 
  1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17  l'incolpato
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e
giustizia ed e' composta: 
   a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da
un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro
anni dal Consiglio superiore della magistratura; 
   b) da un  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  scelto,  a  seconda
dell'appartenenza dell'incolpato, fra i  tre  nominati  ogni  quattro
anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali
dei carabinieri e  della  guardia  di  finanza.  Se  l'incolpato  non
appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o  alla  guardia  di
finanza, a comporre  la  commissione  e'  chiamato  un  ufficiale  di
polizia  giudiziaria   appartenente   alla   stessa   amministrazione
dell'incolpato e nominato ogni  quattro  anni  dagli  organi  che  la
rappresentano. 
  2. L'accusa e' esercitata da un magistrato della  procura  generale
presso la corte di cassazione. 
  3. L'incolpato ha facolta' di nominare un difensore scelto tra  gli
avvocati e  i  procuratori  iscritti  negli  albi  professionali.  In
mancanza di tale nomina, il presidente della commissione  designa  un
difensore  di  ufficio  individuato  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 97 del codice. 
  4.  La  decisione  e'  immediatamente  trasmessa  per  l'esecuzione
all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente. 
  5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso
la corte di cassazione possono proporre ricorso  per  cassazione  per
violazione di legge.  Il  ricorso  non  sospende  l'esecuzione  della
decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 611 del codice,
in quanto applicabili.