Art. 18.
         Reclutamento del personale delle societa' pubbliche
  1.  A  decorrere dal sessantesimo giorno successivo (( alla data di
entrata  ))  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge,  le  societa' che gestiscono servizi pubblici locali a
totale  partecipazione  pubblica  adottano, con propri provvedimenti,
criteri  e  modalita'  per  il  reclutamento  del  personale e per il
conferimento  degli  incarichi  nel  rispetto  dei principi di cui al
comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n.
165 )).
  2.  Le  altre  societa'  a  partecipazione  pubblica  totale  o  di
controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il  reclutamento  del personale e per il conferimento degli incarichi
nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
alle societa' quotate su mercati regolamentati.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 35 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              «3.   Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
                a)  adeguata  pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,
          ricorrendo,   ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
          automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
          preselezione;
                b)  adozione  di  meccanismi oggettivi e trasparenti,
          idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
          e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da
          ricoprire;
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori;
                d) decentramento delle procedure di reclutamento;
                e)  composizione delle commissioni esclusivamente con
          esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
          estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
          rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
          ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
          professionali.»