Art. 18. (Citta' metropolitana) 1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli: a) citta' metropolitana; b) comuni. 2. Alla citta' metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme. 3. Sono organi della citta' metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano. 4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.