Art. 18. 
                            (Abrogazione) 
   1. A decorrere da 1 luglio 1990 e' abrogato il secondo periodo del
comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 2 agosto 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Nota all'art. 18:
             L'articolo 7, comma 8; secondo periodo, D.L. n. 463/1983
          (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per
          il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
          settori della pubblica Amministrazione e proroga  i  taluni
          termini) e' il seguente:
             "Per   i  lavoratori  autonomi,  fermo  restando  quanto
          disposto  dal  comma  2  dell'articolo  4  in  materia   di
          contribuzione   base,   tale  contributo  non  puo'  essere
          inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i
          lavoratori dipendenti comuni".