Art. 18. 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni  in  materia  di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui  alla  legge  4  gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle  misure
adottate le amministrazioni danno comunicazione alla  Commissione  di
cui all'articolo 27. 
  2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita'  sono
attestati in documenti gia' in possesso della stessa  amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione, il  responsabile  del
procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi
o di copia di essi. 
  3.  Parimenti  sono  accertati  d'ufficio  dal   responsabile   del
procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualita'  che  la  stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare. 
 
          Nota all'art. 18:
             -  La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme".