Art. 18.
            (Credito al consumo: recepimento delle direttive
                 del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE)
  1.  Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo
la  concessione  nell'esercizio  di  una  attivita'   commerciale   o
professionale  di  credito sotto forma di dilazione di pagamento o di
prestito o di analoga  facilitazione  finanziaria  (finanziamento)  a
favore  di  una  persona  fisica  (consumatore)  che  agisce, in tale
rispetto,  per  scopi  estranei   all'attivita'   imprenditoriale   o
professionale eventualmente svolta.
  2.  Restano  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della presente
sezione,  purche'  stipulati  preventivamente  in  forma  scritta   e
consegnati  contestualmente  in  copia al consumatore, i contratti di
somministrazione di cui agli articoli  1559  e  seguenti  del  codice
civile.
  3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano comunque
alle  concessioni  di  credito  al consumo di importi rispettivamente
inferiore e superiore ai limiti indicati con  delibera  del  Comitato
interministeriale  per  il  credito  e  il risparmio, con effetto dal
trentesimo  giorno  successivo  alla  relativa  pubblicazione   nella
Gazzetta  Ufficiale,  tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti
dal Consiglio delle Comunita'  europee  ai  sensi  dell'articolo  13,
paragrafo  2,  della  direttiva  del Consiglio 87/102/CEE. In sede di
prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente in
lire trecentomila e in lire sessanta milioni.
  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano inoltre,
indipendentemente dall'importo:
  a) alle concessioni di  credito  che  sono  rimborsabili  in  unica
soluzione  entro  diciotto  mesi,  con  il solo eventuale addebito di
oneri  non  calcolati  in  forma  di  interesse,   purche'   previsti
contrattualmente nel loro ammontare;
  b)  alle  concessioni  di  credito  che  sono  prive direttamente o
indirettamente di corrispettivo di  interessi  o  di  altri  oneri  a
qualsiasi  titolo,  ad  esclusione  del  rimborso  delle  spese  vive
sostenute e documentate;
  c) alle concessioni di credito che sono  destinate  all'acquisto  o
alla conservazione di un diritto di proprieta', ovvero all'esecuzione
di  opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immo-
bile edificato o da edificare;
  d) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista
l'espressa clausola che in nessun momento la  proprieta'  della  cosa
locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
  5.  Le  disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto
compatibili, anche ai soggetti che svolgono attivita'  di  mediazione
finalizzata  alla  concessione del credito da parte del finanziatore.
In particolare, nei casi in cui per  l'ottenimento  del  credito  sia
necessario   l'intervento  del  terzo  soggetto,  il  costo  di  tale
intervento deve essere incluso nel tasso annuo effettivo globale,  di
cui all'articolo 19.
 
          Note all'art. 18:
            -  La  direttiva  CEE n. 87/102 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 42  del  12
          febbraio 1987 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  n.    28 del 14 aprile 1987, 2a serie
          speciale.
            - La direttiva CEE n. 90/88  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 61 del 10
          marzo 1990 e ripubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  n.    39 del 21 maggio 1990, 2a serie
          speciale.