Art. 18.
  1.  Fermo  restando  quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n.
218 (a), il CIPE potra' deliberare la trasformazione in societa'  per
azioni  di  enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di
attivita'. La deliberazione del CIPE produce i  medesimi  effetti  di
cui al presente decreto.
 
             (a) La legge n. 218/1990 reca disposizioni in materia di
          ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti
          di credito di diritto pubblico.