Art. 18. 
                      Regolamento di attuazione 
   1. Con decreto del Presidente della  Repubblica  su  proposta  del
Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  dell'industria,
commercio e artigianato sono emanate, entro sei mesi dall'entrata  in
vigore del presente decreto, le norme  regolamentari  occorrenti  per
l'integrazione e l'esecuzione del decreto medesimo. 
   2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del
30 maggio 1953, n. 578, modificato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 gennaio 1991,  n.  56,  continuano  ad  applicarsi,  in
quanto compatibili, fino all'entrata in  vigore  del  regolamento  di
esecuzione di cui al comma 1. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  ROMITA, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie 
                                  DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  BODRATO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita' 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI