Art. 18. 
  1. Le persone gia' residenti nei  territori  che  sono  appartenuti
alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero  prima  del  16
luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati,  ai
fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma  1,  lettera  a),  agli
stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.