Art. 18. 
                            Volontariato 
  1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura  la  piu'
ampia   partecipazione   dei   cittadini,   delle   associazioni   di
volontariato e degli organismi che  lo  promuovono  all'attivita'  di
previsione, prevenzione e  soccorso,  in  vista  o  in  occasione  di
calamita' naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 
  2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce  e  stimola  le
iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 
  3. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanarsi,
secondo le procedure di cui all'articolo 17  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
della  presente  legge,  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile, si provvede a  definire  i  modi  e  le  forme  di
partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita'  di
protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 
   a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni
di  contributi  per  il  potenziamento  delle  attrezzature   ed   il
miglioramento della preparazione tecnica; 
   b) la previsione delle procedure per assicurare la  partecipazione
delle associazioni all'attivita' di predisposizione ed attuazione  di
piani di protezione civile; 
   c) i criteri gia'  stabiliti  dall'ordinanza  30  marzo  1989,  n.
1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione  civile,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  81  del  7  aprile  1989,
d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26  maggio  1984,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  luglio  1984,  n.
363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia  con
quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. 
 
          Nota all'art. 18:
            -  Per  l'art.  17  della  legge  n.  400/1988 si veda la
          seconda nota all'art. 6.
            - L'ordinanza n. 1675/FPC contiene norme  in  materia  di
          volontariato,  di protezione civile e misure volte alla sua
          tutela. Se ne trascrive l'art. 1:
            "Art. 1. - L'art. 11 della legge 24 luglio 1984, n.  363,
          si  applica all'opera di soccorso ed assistenza prestata in
          occasione  di  calamita'  naturali  o  catastrofi,  e  allo
          svolgimento   delle  attivita'  di  addestramento  ed  alle
          esercitazioni   organizzate    dalle    associazioni    del
          volontariato di cui al successivo comma.
            Sono  considerate  attivita'  di previsione e prevenzione
          nell'ambito  del   volontariato   di   protezione   civile,
          l'attivita'    di    formazione,   l'addestramento   e   le
          esercitazioni    organizzate    dalle    associazioni    di
          volontariato   inserite   nell'elenco  di  cui  all'art.  1
          dell'ordinanza  n.     359/FPC/ZA  del  6   ottobre   1984,
          previamente  autorizzati  dal Ministro per il coordinamento
          della protezione civile, sentito  il  parere  del  prefetto
          territorialmente  competente  o dell'autorita' regionale di
          protezione civile, se sussiste".
             -  Il  D.L.  n.  159/1984  reca:  "Interventi urgenti in
          favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici  del
          29  aprile  1984  in Umbria e del 7 maggio 1984 in Abruzzo,
          Molise, Lazio e Campania".  Questo il testo dell'art. 11:
            "Art. 11. - Fino all'entrata in  vigore  della  legge  di
          disciplina  organica della materia, e comunque non oltre il
          31 marzo 1985,  il  Ministro  per  il  coordinamento  della
          protezione  civile  puo'  avvalersi  delle  prestazioni dei
          gruppi associati all'attivita' di previsione, prevenzione e
          soccorso, provvedendo, con le disponibilita' del fondo  per
          la  protezione  civile,  a rimborsare, sentite le regioni e
          gli enti  locali  interessati,  le  spese  nei  periodi  di
          impiego  degli  aderenti alle associazioni di volontariato,
          ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento  del
          posto  di  lavoro  e  del  relativo trattamento economico e
          previdenziale,  ad  adottare  misure   per   la   copertura
          assicurativa degli interessati".
            -   La   legge   n.   266/1991  e'  la  legge-quadro  sul
          volontariato. L'art.   1 cosi'  ne  definisce  finalita'  e
          oggetto:
            "1.  La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e
          la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione
          di partecipazione, solidarieta' e pluralismo,  ne  promuove
          lo  sviluppo  salvaguardandone  l'autonomia  e ne favorisce
          l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di
          carattere sociale, civile  e  culturale  individuate  dallo
          Stato,  dalle  regioni, dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano e dagli enti locali.
            2. La  presente  legge  stabilisce  i  principi  cui  le
          regioni   e  le  province  autonome  devono  attenersi  nel
          disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche  e  le
          organizzazioni   di  volontariato  nonche'  i  criteri  cui
          debbono uniformarsi le amministrazioni statali e  gli  enti
          locali nei medesimi rapporti".