Art. 18. Fatto generatore dell'accisa 1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche: a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2 e 3; b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione. 2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non e' considerato fatto generatore d'accisa se il consumo e' effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore e' dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidita' dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali. 3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali gia' immessi in consumo con l'osservanza delle modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze.