Art. 18 
        Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento 
 
  1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma  1,
si applicano anche alle  societa'  finanziarie  con  sede  legale  in
Italia  sottoposte  a  forme  di  vigilanza  prudenziale,  quando  la
partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche italiane
e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 
  2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma  3,
si applicano, in armonia con la  normativa  comunitaria,  anche  alle
societa' finanziarie aventi sede  legale  in  uno  Stato  comunitario
quando la partecipazione di controllo  e'  detenuta  da  una  o  piu'
banche aventi sede legale nel medesimo Stato. 
  3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto  l'esercizio  di
attivita' di  intermediazione  mobiliare,  comunica  alla  CONSOB  le
societa' finanziarie ammesse al mutuo  riconoscimento  ai  sensi  dei
commi 1 e 2. 
  4. Alle societa' finanziarie ammesse  al  mutuo  riconoscimento  ai
sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 
54, commi 1, 2 e 3. 
  5. Alle societa' finanziarie ammesse  al  mutuo  riconoscimento  ai
sensi del comma 2 si  applicano  altresi'  le  disposizioni  previste
dall'art. 79.