Art. 18. 1. L'articolo 38 e' sostituito dal seguente: "Art. 38 (Concorsi unici). - 1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali, e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici, predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite ulteriori eccezioni al disposto del comma 1 e puo' essere autorizzato lo svolgimento di concorsi da parte di singole amministrazioni. 3. Previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri relativi, le amministrazioni non ricomprese nell'ambito di applicazione del comma 1 possono bandire concorsi unici".