Art. 18.
  1. L'articolo 38 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 38 (Concorsi unici). - 1. Le  amministrazioni  pubbliche,  ad
eccezione  delle  regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, degli enti  locali,  e  loro  consorzi,
delle  istituzioni  universitarie  e  delle  istituzioni  ed  enti di
ricerca  e  di  sperimentazione,  reclutano  il  personale   di   cui
necessitano  mediante  ricorso  alle  graduatorie  dei  vincitori dei
concorsi unici, predisposte presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  2.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere stabilite ulteriori eccezioni al disposto del comma 1  e  puo'
essere  autorizzato  lo  svolgimento  di concorsi da parte di singole
amministrazioni.
  3. Previe intese anche  ai  fini  della  ripartizione  degli  oneri
relativi,   le   amministrazioni   non   ricomprese   nell'ambito  di
applicazione del comma 1 possono bandire concorsi unici".