ART. 18. 
                  (Incentivi per la progettazione). 
   1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai  sensi  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni,  e  in  un  quadro  di  trattamento   complessivamente
omogeneo delle diverse categorie interessate, puo' essere individuata
una quota non superiore all'1 per cento  del  costo  preventivato  di
un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di  un  fondo
interno  e  da  ripartire  tra  il  personale  dell'ufficio   tecnico
dell'amministrazione  aggiudicatrice,  qualora  esso  abbia   redatto
direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro. 
   2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma  1  sono  prelevate
sulle  quote  degli  stanziamenti  annuali  riservate  a   spese   di
progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma  8,  ed  assegnate  ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita
voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici. 
 
          Nota all'art. 18:
             -  Per il D.Lgs. n. 29 del 1993 si veda in nota all'art.
          5.