(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                        Segnali di localita' 
1. I segnali di localita' possono essere utilizzati per  indicare  il
confine  tra  due  Paesi  o  il   limite   tra   due   circoscrizioni
amministrative dello stesso Paese o il nome di un centro abitato,  di
un fiume, di un passo, di un luogo, ecc. 
2. I segnali E,9a oppure E,9b sono  posti  agli  accessi  dei  centri
abitati; i segnali E,9c oppure E,9d sono posti alle uscite dei centri
abitati. La legislazione nazionale puo' prevedere che  detti  segnali
indichino agli utenti della  strada  che  la  regolamentazione  della
circolazione e' quella applicabile sul proprio territorio nei  centri
abitati, a partire dai segnali E,9a oppure E,9b sino ai segnali  E,9c
oppure E,9d salvo il caso  in  cui  un'altra  regolamentazione  sara'
indicata da altri segnali su taluni tratti delle  strade  del  centro
abitato. Tuttavia, il segnale B,4 dovra' sempre essere  posto  quando
il diritto di precedenza termina alla fine del centro abitato,  sulle
strade con diritto di precedenza segnalata col segnale B,3. 
3. I segnali di localita' che danno  delle  indicazioni  diverse  dal
nome di un centro abitato devono  esser  assolutamente  distinti  dai
segnali da E,9a e E,9d, in particolare per quanto riguarda il colore.