ART. 18. 
 
1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di  usura
il presidente  del  tribunale  puo',  con  decreto  non  impugnabile,
disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la  cancellazione
del protesto elevato a seguito di presentazione per il  pagamento  di
un titolo di credito da parte  dell'imputato  del  predetto  delitto,
direttamente o per interposta persona, quando  l'imputato  sia  stato
rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione  perde
effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del  delitto  di  usura
con sentenza definitiva. 
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 marzo 1996 
 
                              SCALFARO 
 
                                  DINI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  CAIANIELLO, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO